FAQ sulla responsabilità degli installatori

Qui di seguito vengono riportate le FAQ relative alla figura dell'installatore Certificato Easydom.
Se hai domande a riguardo contattaci.


Come si diventa Installatore Certificato Easydom (ICE)?
Per diventare Installatore Certificato Easydom (ICE), occorre frequentare uno specifico Corso di Certificazione impartito da Easydom. Per scoprire quali corsi vengono impartiti e per consultare l’agenda ed il calendario dei corsi, visita la pagina dedicata alla formazione.
Chi è un installatore certificato Easydom (ICE)?
L’installatore certificato Easydom è un installatore che, per effetto della sua partecipazione a Corsi di Certificazione Easydom, ha conseguito un attestato denominato “Certificato Easydom Start”.
Questo documento prova che l’installatore ha preso conoscenza della tecnologia domotica Easydom, ha acquisito le competenze di base utili per procedere all’installazione ed alla configurazione di un sistema Easydom
Chi può diventare installatore certificato Easydom (ICE)?
La partecipazione ai Corsi di Certificazione Easydom è rivolta agli elettricisti abilitati ex Legge 46/90 e a coloro che possiedono specifiche competenze tecniche in materia (ad esempio un perito), ma, in generale, possono partecipare anche architetti, geometri e costruttori edili.
Come ovvio, coloro che non possiedono le abilitazioni ed i requisiti tecnico-professionali prescritti dalla Legge 46/90 – attuale D.M. 37/08 – utili a svolgere regolarmente le attività di progettazione e realizzazione di un impianto elettrico, il conseguimento del “Certificato Easydom Start” consente loro di compiere unicamente le operazioni di programmazione e di configurazione dell’impianto domotico Easydom.
Cosa sono i requisiti tecnico-professionali prescritti dalla legge?
Si tratta dei requisiti previsti dal D.M. 37/08 – ed accertati dalla Camera di Commercio (CCIAA) territorialmente competente –, che deve necessariamente possedere colui che intende avviare un’impresa per l’esercizio di attività di impiantistica.
Quindi, le imprese sono abilitate all’esercizio delle attività di impiantistica se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante o il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale è in possesso dei requisiti professionali.
L’installatore, all’atto dell’assegnazione di un opera di impiantistica, deve produrre ed allegare la propria visura camerale, nella quale sono elencate le tipologie di impianto sulle quali può operare. Scaduta la validità della visura (6 mesi), l’installatore potrà auto-certificare la situazione non variata secondo quanto previsto dall’art. 41 del DPR 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
Una dichiarazione di conformità senza copia della visura dovrà costituirti un campanello d’allarme.
Quali sono le responsabilità di un installatore elettrico sul mio impianto?
Il D.M. 37/08 ha introdotto l’obbligo a carico degli installatori di rilasciare al Cliente la “Dichiarazione di Conformità” di ogni impianto realizzato.
Cos’è la dichiarazione di conformità?
Si tratta di un insieme di documenti con i quali l’installatore (costruttore di impianti) dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’impianto da lui realizzato è conforme alla normativa vigente ed alle specifiche tecniche dei materiali e dei componenti utilizzati. In particolare, per gli impianti elettrici, il dichiarante afferma che l’impianto è stato realizzato “a regola d’arte”.
L’installatore perciò si assume la responsabilità civile (in caso di danno a cose) e penale (in caso di danno alle persone) dell’impianto da lui realizzato senza limiti di tempo.
Quali sono i documenti che compongono la dichiarazione di conformità?
La “Dichiarazione di Conformità” deve obbligatoriamente essere accompagnata dai seguenti documenti:
  • Progetto a firma di un Tecnico abilitato (ove obbligatorio): tale documento serve qualora la topologia dello stabile richieda obbligatoriamente il progetto dell’impianto elettrico, l’installatore deve avere il regolare progetto firmato dal professionista responsabile, prima di iniziare i lavori.
  • Schema di impianto realizzato (in alternativa al progetto dove non ci sia obbligo di progetto);
  • Distinta della tipologia materiali utilizzati;
  • Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistente qualora si tratti di modifiche ad un precedente impianto: significa che un installatore non può prendersi la responsabilità di fare interventi parziali su un impianto che non risulta a norma. In queste ipotesi l’installatore dovrà provvedere a regolarizzare l’impianto in quanto è obbligato a rilasciare una dichiarazione di conformità per il lavoro svolto, che deve obbligatoriamente tenere conto dei precedenti certificati di conformità.
  • Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionale dell’installatore .
Quali sono gli obblighi degli installatori elettrici?
L’installatore ha l’obbligo principale di eseguire il lavoro commissionatogli “a regola d’arte”, oltre a dover assumere comportamenti coerenti alle regole di diligenza, prudenza e perizia.
Cosa s’intende per impianto realizzato “a regola d’arte”?
Gli obblighi connessi al ruolo dell’installatore sono individuati dall’art. 6 del D.M. 37/08, in base al quale l’installatore ha l’obbligo di realizzare l’impianto “secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente ed è responsabile della corretta esecuzione dello stesso”.
La definizione di impianto “a regola d’arte” si ricava sia dall’art. 5 del D.M. 37/08, per cui “I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI (…), si considerano redatti secondo la regola dell’arte”; sia dall’art. 81 del D.Lgs. 81/08, il quale considera costruiti a regola d’arte gli impianti realizzati “secondo le norme di buona tecnica”.
Cosa succede se l’installatore non realizza l’impianto “a regola d’arte”?
L’installatore che non rispetta gli obblighi previsti dalla normativa vigente è esposto a sanzioni civili, penali ed amministrative. Più precisamente, l’art. 15 del D.M. 37/08 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative:
  • da 100 a 1.000 Euro, in caso di mancato rilascio della dichiarazione di conformità;
  • da 1.000 e 10.000 Euro, per violazione degli altri obblighi imposti dalla normativa in materia di impianti elettrici.
Nell’ipotesi di reiterazione delle violazioni è, altresì, prevista la sospensione dell’abilitazione dell’installatore.
Inoltre, i contratti stipulati con installatori non abilitati sono colpiti dalla sanzione della nullità.
Il D.Lgs. 81/08, in materia di installazione di impianti sui luoghi di lavoro, prevede la sanzione penale dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda da 1.200 a 5.200 Euro, per violazione degli obblighi ivi contenuti.
Infine, potranno essere integrati i reati di lesioni personali o omicidio colposo, qualora dalle violazioni delle norme in materia, derivino danni alle persone.
Quali documenti deve rilasciarmi l’installatore certificato Easydom (ICE) dopo aver completato l’impianto?
Oltre ai documenti prescritti per legge, l’installatore certificato Easydom deve consegnarti anche una copia di backup dell’impianto realizzata dal software Easydom Start.
Ricordati di richiedere il rilascio di tale copia e se l’installatore non dovesse fornirtela, contattaci subito compilando il form nella sezione “Supporto” contenuta nella pagina “Area Clienti” del sito www.easydom.com.
Cos’è una copia di backup dell’impianto?
Consiste nella creazione di un’immagine, ossia di una copia di sicurezza del file di programmazione dell’impianto Easydom installato presso la tua abitazione.
Tale copia ti permette di memorizzare e, quindi, avere a disposizione tutti i dati e tutte le programmazioni del tuo impianto domotico. Così, nel caso di guasti o manomissioni, la copia di backup ti consente di ripristinare l’intero impianto e garantire il suo normale funzionamento.
L’installatore elettrico risponde anche per i componenti difettosi?
Si, per effetto del recepimento della direttiva CEE 83/374, l’installatore che ha partecipato a mettere a disposizione del cliente un prodotto difettoso è considerato responsabile.
L’installatore, dunque, deve sempre segnalare quando i componenti forniti sono difettosi e, comunque, se non sono adatti al luogo d’installazione, l’installatore non li deve installare.
L'installatore elettrico è in qualche modo responsabile dell’esecuzione di un progetto sbagliato?
Se l’errore di progettazione è evidente, nel senso che non può sfuggire a chi possiede i requisiti tecnico-professionali necessari per eseguire quel tipo di impianto, l’installatore può essere corresponsabile nell’aver eseguito il progetto errato.
L’installatore non è invece responsabile, se l’errore è di concetto o di calcolo, ovvero quando dipende da impossibilità oggettiva a conoscere determinati parametri tecnici. In tale ipotesi l’installatore non risponderà degli eventuali vizi, purché, però, abbia portato a termine il lavoro con perizia e diligenza.
Sono un installatore certificato easydom (ICE): perché il mio nome non compare sul sito?
Perché il tuo nome compaia tra quelli inseriti nell’elenco pubblicato sul sito www.easydom.com, area “Installatori”, occorre che all’atto dell’iscrizione al Corso di Certificazione Easydom, oltre ad aver rilasciato i tuoi dati identificativi, abbia indicato se sei titolare di Partita IVA, ovvero sei titolare o, comunque, dipendente di un’impresa abilitata all’esercizio delle attività di impiantistica ed abbia specificato tutti gli estremi identificativi di questa, ossia: ragione sociale, indirizzo della sede, contatto telefonico ed e-mail.